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La volontà delle parti deve ritenersi prevalente e può portare anche ad una proroga della mediazione oltre il termine semestrale Tribunale di Palermo N.751-2025

MEDIAZIONE E VOLONTÀ DELLE PARTI

La volontà delle parti, come risultante dal verbale di mediazione, prevale e può portare alla proroga del termine. Un condomino impugnava la delibera condominiale con cui erano stati approvati i bilanci redatti dai revisori contabili, rinnovato l’incarico all’amministrazione in quanto privo di specifica sul compenso e approvato il preventivo di spesa. Si costituiva il condominio chiedendo in via pregiudiziale, di ritenere e dichiarare l’inammissibilità, per intervenuta decadenza, dell’azione giudiziale proposta da parte attrice per violazione degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 28/10 e dell’art. 1137 c.c., nonché di ritenere e dichiarare improcedibili le domande proposte per mancato esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito, rigettare tutte le domande proposte perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto oltre che non supportate da prova idonea.

INAMMISSIBILITÀ DELL’IMPUGNAZIONE

Il giudice, nel decidere, preliminarmente riteneva non fondata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per intervenuta decadenza. Il termine di tre mesi previsto dall’art 6 comma 1 d.lgs 28/2010 infatti, può essere prorogato per volontà delle parti di altri tre mesi. Nel verbale conclusivo della mediazione si evinceva che le parti avevano prestato il consenso alla prosecuzione della mediazione e, al fine di raggiungere accordo conciliativo avevano chiesto vari rinvii e all’organismo lo sforamento dei termini rinunciando a sollevare tale eccezione nell’eventuale sede processuale. “La volontà delle parti che hanno prestato il consenso alle proroghe e che risulta dal verbale di mediazione deve ritenersi prevalente – afferma quindi il giudicante – e può portare ad una proroga anche oltre il termine semestrale, come è avvenuto nella fattispecie”. “Infatti si rileva che la volontà delle parti deve ritenersi sovrana nel decidere come modulare i tempi della procedura: le parti possono decidere di differire gli incontri e anche di consentire la prosecuzione del procedimento di mediazione ben oltre il termine massimo semestrale previsto ex lege e ciò senza incorrere in nullità della procedura”. Nel merito, il giudice ritiene parzialmente fondate le doglianze di parte attrice e dichiara la nullità della delibera impugnata in più punti, condannando il condominio convenuto a rifondere agli attori la metà delle spese di giudizio.

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